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Permessi elettorali, la gestione dei lavoratori dipendenti nominati ai seggi
Un’altra utile disposizione in vista dell’ election day del 6 e 7 giugno (elezione dei membri al Parlamento europeo ed elezioni amministrative). La Fondazione Studi ha infatti predisposto una circolare nella quale si potranno trovare utili esempi, fac-simile di lettere e normativa in vigore per la gestione dei lavoratori dipendenti nominati alla carica di presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore, nonché rappresentanti di lista o gruppo e rappresentanti dei partiti o gruppi politici o promotori dei referendum.
Fonte normativa è il d.p.r. 30 marzo 1957, n.361 il quale prevede che , in occasione di tutte le consultazioni elettorali, coloro che sono chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali (ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
La disciplina è applicabile a tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni. Sono interessate in particolare , in questo caso le elezioni dei componenti del Parlamento europeo. Il provvedimento disciplina lo svolgimento delle operazioni in modo da garantire la funzionalità dei procedimenti elettorali e detta misure per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente fuori dall'Unione europea per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali. Il decreto contiene anche disposizioni per la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.
Le attività che danno diritto ad assentarsi per permesso elettorale sono: presidente del seggio,scrutatore,segretario,rappresentante di lista o di gruppo, rappresentante dei partiti o gruppi,rappresentanti dei promotori di referendum. I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal Presiedente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni. La documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice – Presidente del seggio.
Le giornate di assenza dal lavoro per effetto della partecipazione al seggio sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.La stessa legge 69/1992, ha chiarito che la norma va intesa nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
03/06/2009
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